Bandiere estere e art. 26-ter: cosa cambia nel 2026 per le barche straniere
La Legge 70/2026 impone un nuovo obbligo per chi detiene in Italia una barca a bandiera estera fino a 24 m: ecco cos'è l'attestazione, a chi serve e il nodo pratico da conoscere.
Hai una barca registrata all'estero che navighi in acque italiane? Una legge entrata in vigore a maggio 2026 ha introdotto un nuovo obbligo — e vale la pena capirlo bene, perché la situazione pratica è più complicata di quanto sembri.
Dal 10 maggio 2026 chi detiene in Italia una barca a bandiera estera fino a 24 metri deve dimostrare l'idoneità dell'imbarcazione secondo quanto stabilito dall'art. 26-ter del Codice della Nautica, introdotto dalla Legge 7 maggio 2026 n. 70.
La norma in sé non è complicatissima. Il contesto in cui si applica, però, merita di essere capito bene — perché c'è un nodo pratico che non emerge alla prima lettura e che può avere conseguenze concrete già oggi.
Cos'è l'art. 26-ter
La Legge 7 maggio 2026 n. 70 ("Valorizzazione della risorsa mare") ha inserito un nuovo articolo — il 26-ter — all'interno del Codice della Nautica da Diporto (D.Lgs. 171/2005). La legge è entrata in vigore il 10 maggio 2026.
L'obiettivo dichiarato della norma è evitare che nelle acque italiane circolino unità da diporto straniere in condizioni di degrado tali da rappresentare un rischio per la sicurezza della navigazione o per l'ambiente marino. Non si tratta di un obbligo generalizzato su tutte le barche straniere che transitano in Italia: riguarda solo chi detiene stabilmente un'imbarcazione estera nel nostro Paese.
A chi si applica
L'obbligo vale se ricorrono tutte queste condizioni contemporaneamente:
| Condizione | Dettaglio |
|---|---|
| Tipo di unità | Imbarcazione da diporto fino a 24 metri |
| Bandiera | Bandiera straniera (non italiana) |
| Chi la detiene | Cittadino italiano o persona giuridica con sede in Italia |
| Dove si trova | Acque interne, mare territoriale o zona di protezione ecologica italiana |
Se la barca batte bandiera italiana, o chi la detiene non è italiano, la norma non si applica.
Come si dimostra l'idoneità
L'art. 26-ter prevede due strade, in ordine di priorità:
- Certificazioni dello Stato di bandiera: se il paese di registrazione rilascia già certificati di idoneità alla navigazione, quelli bastano. Non serve fare nient'altro.
- Attestazione di un Organismo Notificato: se lo Stato di bandiera non prevede certificazioni di questo tipo, o non ne rilascia, l'armatore deve presentare l'imbarcazione a un Organismo Notificato ai sensi del D.Lgs. 16/2016. L'organismo verifica che la barca non presenti rischi evidenti per la sicurezza o per l'ambiente e rilascia un'attestazione con validità quinquennale.
L'attestazione va conservata a bordo ed esibita in caso di controllo. Non è soggetta a comunicazione o trasmissione ad alcun registro italiano.
Cosa NON è l'attestazione — il chiarimento della circolare MIT 11265/2026
Qui entra in gioco la Circolare MIT prot. n. 11265 del 18 giugno 2026, che ha chiarito un punto fondamentale spesso frainteso:
In pratica: una barca che ha le certificazioni in regola del proprio Stato di bandiera non ha bisogno di nulla di ulteriore. Chi non le ha deve rivolgersi a un Organismo Notificato per l'attestazione.
Il nodo pratico: sanzioni già attive, attestazioni non ancora pienamente disponibili
Qui la situazione si complica, ed è importante conoscerla.
I nostri consigli:
- Verifica se lo Stato di bandiera della tua barca rilascia già certificazioni di idoneità alla navigazione — se sì, tienile a bordo e il problema non si pone.
- Se non ci sono certificazioni estere, contatta gli Organismi Notificati attivi (ENAVE, UDICER) per capire cosa possono già rilasciare.
- Tieni traccia di ogni comunicazione con gli organismi: documenta la buona fede e l'impossibilità oggettiva di adempimento nel caso in cui le procedure ufficiali non fossero ancora operative al momento di un eventuale controllo.
- Per valutazioni specifiche sulla tua situazione, rivolgiti a uno studio legale specializzato in diritto della navigazione.
In sintesi
| Norma | Art. 26-ter D.Lgs. 171/2005 (introdotto dalla Legge 70/2026) |
| In vigore dal | 10 maggio 2026 |
| Imbarcazioni | Fino a 24 m a bandiera estera, detenute da soggetti italiani |
| Documento richiesto | Certificazioni Stato di bandiera (prima scelta) o attestazione Organismo Notificato |
| Validità attestazione | 5 anni |
| Dove si conserva | A bordo; non va trasmessa ad alcun ente |
| Sanzione | Amministrativa ex art. 53, comma 4, D.Lgs. 171/2005 |
Navigare in modo consapevole non significa solo saper manovrare la barca — significa anche conoscere il quadro normativo che regola chi può fare cosa, dove e con quale abilitazione. Le domande d'esame per la patente nautica coprono esattamente questi temi: sicurezza, regole di navigazione, responsabilità dell'armatore.
Se stai studiando per la patente — o vuoi semplicemente tenere allenata la tua cultura nautica — su NautiMaster trovi le domande ministeriali ufficiali, gratis e senza registrazione.
Aggiornato a giugno 2026. Le informazioni si basano su: Legge 7 maggio 2026 n. 70; art. 26-ter del D.Lgs. 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto); Circolare MIT prot. n. 11265 del 18 giugno 2026. Lo stato di implementazione degli Organismi Notificati è in evoluzione: per aggiornamenti verificare direttamente con gli organismi competenti o con un legale specializzato in diritto della navigazione.
Domande frequenti
- A chi si applica l'art. 26-ter?
- A chi detiene in Italia — in qualità di cittadino italiano o persona giuridica con sede in Italia — un'imbarcazione da diporto fino a 24 m battente bandiera estera, che navighi o sosti nelle acque interne, nel mare territoriale o nella zona di protezione ecologica italiana.
- Cos'è l'attestazione richiesta dalla Legge 70/2026?
- È un documento rilasciato da un Organismo Notificato (ai sensi del D.Lgs. 16/2016) che attesta che l'imbarcazione non presenta rischi evidenti per la sicurezza della navigazione o per l'ambiente marino. Non è una certificazione di sicurezza italiana né sostituisce le certificazioni dello Stato di bandiera: l'idoneità alla navigazione resta materia esclusiva dello Stato che batte la bandiera.
- Per quanto tempo è valida l'attestazione e dove va conservata?
- L'attestazione ha validità quinquennale. Va conservata a bordo ed esibita in caso di controllo. Non deve essere trasmessa ad alcuna autorità italiana né registrata nell'Archivio Telematico Centrale della Nautica.
- Cosa rischio oggi se non ho l'attestazione?
- La Guardia di Finanza ha già avviato le prime contestazioni dal 10 maggio 2026, data di entrata in vigore della Legge 70/2026. La sanzione prevista è quella amministrativa di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 171/2005. Il problema è che le istruzioni operative agli Organismi Notificati non sono ancora state emanate definitivamente: documentare la buona fede e l'impossibilità oggettiva di adempimento è fondamentale in caso di controllo.
- Se la mia barca ha già le certificazioni dello Stato di bandiera, devo fare qualcosa?
- No, o quasi. Se lo Stato di bandiera prevede già certificazioni di idoneità alla navigazione, quelle certificazioni sono sufficienti per soddisfare l'obbligo dell'art. 26-ter. L'attestazione di un Organismo Notificato è richiesta solo in assenza di certificazioni estere adeguate.