Bandiere estere e art. 26-ter: cosa cambia nel 2026 per le barche straniere

  • bandiera estera
  • art. 26-ter
  • Legge 70/2026
  • Codice della Nautica

La Legge 70/2026 impone un nuovo obbligo per chi detiene in Italia una barca a bandiera estera fino a 24 m: ecco cos'è l'attestazione, a chi serve e il nodo pratico da conoscere.

Hai una barca registrata all'estero che navighi in acque italiane? Una legge entrata in vigore a maggio 2026 ha introdotto un nuovo obbligo — e vale la pena capirlo bene, perché la situazione pratica è più complicata di quanto sembri.

Dal 10 maggio 2026 chi detiene in Italia una barca a bandiera estera fino a 24 metri deve dimostrare l'idoneità dell'imbarcazione secondo quanto stabilito dall'art. 26-ter del Codice della Nautica, introdotto dalla Legge 7 maggio 2026 n. 70.

La norma in sé non è complicatissima. Il contesto in cui si applica, però, merita di essere capito bene — perché c'è un nodo pratico che non emerge alla prima lettura e che può avere conseguenze concrete già oggi.

Cos'è l'art. 26-ter

La Legge 7 maggio 2026 n. 70 ("Valorizzazione della risorsa mare") ha inserito un nuovo articolo — il 26-ter — all'interno del Codice della Nautica da Diporto (D.Lgs. 171/2005). La legge è entrata in vigore il 10 maggio 2026.

L'obiettivo dichiarato della norma è evitare che nelle acque italiane circolino unità da diporto straniere in condizioni di degrado tali da rappresentare un rischio per la sicurezza della navigazione o per l'ambiente marino. Non si tratta di un obbligo generalizzato su tutte le barche straniere che transitano in Italia: riguarda solo chi detiene stabilmente un'imbarcazione estera nel nostro Paese.

A chi si applica

L'obbligo vale se ricorrono tutte queste condizioni contemporaneamente:

CondizioneDettaglio
Tipo di unitàImbarcazione da diporto fino a 24 metri
BandieraBandiera straniera (non italiana)
Chi la detieneCittadino italiano o persona giuridica con sede in Italia
Dove si trovaAcque interne, mare territoriale o zona di protezione ecologica italiana

Se la barca batte bandiera italiana, o chi la detiene non è italiano, la norma non si applica.

Come si dimostra l'idoneità

L'art. 26-ter prevede due strade, in ordine di priorità:

  1. Certificazioni dello Stato di bandiera: se il paese di registrazione rilascia già certificati di idoneità alla navigazione, quelli bastano. Non serve fare nient'altro.
  2. Attestazione di un Organismo Notificato: se lo Stato di bandiera non prevede certificazioni di questo tipo, o non ne rilascia, l'armatore deve presentare l'imbarcazione a un Organismo Notificato ai sensi del D.Lgs. 16/2016. L'organismo verifica che la barca non presenti rischi evidenti per la sicurezza o per l'ambiente e rilascia un'attestazione con validità quinquennale.

L'attestazione va conservata a bordo ed esibita in caso di controllo. Non è soggetta a comunicazione o trasmissione ad alcun registro italiano.

Cosa NON è l'attestazione — il chiarimento della circolare MIT 11265/2026

Qui entra in gioco la Circolare MIT prot. n. 11265 del 18 giugno 2026, che ha chiarito un punto fondamentale spesso frainteso:

In pratica: una barca che ha le certificazioni in regola del proprio Stato di bandiera non ha bisogno di nulla di ulteriore. Chi non le ha deve rivolgersi a un Organismo Notificato per l'attestazione.

Il nodo pratico: sanzioni già attive, attestazioni non ancora pienamente disponibili

Qui la situazione si complica, ed è importante conoscerla.

I nostri consigli:

  • Verifica se lo Stato di bandiera della tua barca rilascia già certificazioni di idoneità alla navigazione — se sì, tienile a bordo e il problema non si pone.
  • Se non ci sono certificazioni estere, contatta gli Organismi Notificati attivi (ENAVE, UDICER) per capire cosa possono già rilasciare.
  • Tieni traccia di ogni comunicazione con gli organismi: documenta la buona fede e l'impossibilità oggettiva di adempimento nel caso in cui le procedure ufficiali non fossero ancora operative al momento di un eventuale controllo.
  • Per valutazioni specifiche sulla tua situazione, rivolgiti a uno studio legale specializzato in diritto della navigazione.

In sintesi

NormaArt. 26-ter D.Lgs. 171/2005 (introdotto dalla Legge 70/2026)
In vigore dal10 maggio 2026
ImbarcazioniFino a 24 m a bandiera estera, detenute da soggetti italiani
Documento richiestoCertificazioni Stato di bandiera (prima scelta) o attestazione Organismo Notificato
Validità attestazione5 anni
Dove si conservaA bordo; non va trasmessa ad alcun ente
SanzioneAmministrativa ex art. 53, comma 4, D.Lgs. 171/2005

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Aggiornato a giugno 2026. Le informazioni si basano su: Legge 7 maggio 2026 n. 70; art. 26-ter del D.Lgs. 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto); Circolare MIT prot. n. 11265 del 18 giugno 2026. Lo stato di implementazione degli Organismi Notificati è in evoluzione: per aggiornamenti verificare direttamente con gli organismi competenti o con un legale specializzato in diritto della navigazione.

Domande frequenti

A chi si applica l'art. 26-ter?
A chi detiene in Italia — in qualità di cittadino italiano o persona giuridica con sede in Italia — un'imbarcazione da diporto fino a 24 m battente bandiera estera, che navighi o sosti nelle acque interne, nel mare territoriale o nella zona di protezione ecologica italiana.
Cos'è l'attestazione richiesta dalla Legge 70/2026?
È un documento rilasciato da un Organismo Notificato (ai sensi del D.Lgs. 16/2016) che attesta che l'imbarcazione non presenta rischi evidenti per la sicurezza della navigazione o per l'ambiente marino. Non è una certificazione di sicurezza italiana né sostituisce le certificazioni dello Stato di bandiera: l'idoneità alla navigazione resta materia esclusiva dello Stato che batte la bandiera.
Per quanto tempo è valida l'attestazione e dove va conservata?
L'attestazione ha validità quinquennale. Va conservata a bordo ed esibita in caso di controllo. Non deve essere trasmessa ad alcuna autorità italiana né registrata nell'Archivio Telematico Centrale della Nautica.
Cosa rischio oggi se non ho l'attestazione?
La Guardia di Finanza ha già avviato le prime contestazioni dal 10 maggio 2026, data di entrata in vigore della Legge 70/2026. La sanzione prevista è quella amministrativa di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 171/2005. Il problema è che le istruzioni operative agli Organismi Notificati non sono ancora state emanate definitivamente: documentare la buona fede e l'impossibilità oggettiva di adempimento è fondamentale in caso di controllo.
Se la mia barca ha già le certificazioni dello Stato di bandiera, devo fare qualcosa?
No, o quasi. Se lo Stato di bandiera prevede già certificazioni di idoneità alla navigazione, quelle certificazioni sono sufficienti per soddisfare l'obbligo dell'art. 26-ter. L'attestazione di un Organismo Notificato è richiesta solo in assenza di certificazioni estere adeguate.
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